Preavviso di rigetto e diniego
Il T.A.R. ricorda come, di regola, deve esserci coincidenza tra le motivazioni contenute del cd. preavviso di rigetto e quelle che si rinvengono nel diniego finale.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
ART. 10-BIS DPR 380/2001- come modificato all’art. 12, comma 1, lettera e), legge n. 120 del 2020)
Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l’autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell’esercitare nuovamente il suo potere l’amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato.
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!