Sull’inefficacia del contratto stipulato dal falsus procurator
L’orientamento prevalente affermava che l’inefficacia del contratto concluso dal falsus procurator non si potesse rilevare d’ufficio, in quanto eccezione in senso stretto, che solamente il “falso rappresentato” poteva sollevare.
Tuttavia, la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione con ordinanza interlocutoria 27 giugno 2014, n. 14688, ha rimesso gli atti alle Sezioni Unite, rilevando l’assenza di una giustificazione “logico giuridica” del supra citato orientamento.
Le Sezione Unite, pertanto, hanno in effetti cambiato l’orientamento precedente, considerando l’inefficacia del contratto concluso dal falsus procurator non eccezione in senso stretto, e che quindi, non ricade nelle preclusioni previste dagli artt. 167 e 345 c.p.c. , risultando, così, rilevabile d’ufficio.
Post di Brenda Djuric – Dott.ssa in Giurisprudenza
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