Stato legittimo, fabbricati condonati e distanze ex art. 2-bis D.P.R. 380/01
Pubblichiamo il link a un articolo dell'avvocato Andrea di Leo, che, parlando di demolizione e ricostruzione (“demoricostruzione” o sostituzione edilizia), esamina un profilo particolare, vale a dire quello del corretto inquadramento della disciplina applicabile ai fabbricati condonati ai fini della disciplina delle distanze legittimamente preesistenti ex art. 2-bis D.P.R. 380/01, quale risultante dalle modifiche ex L. 120/2020 (Decreto Semplificazioni).
https://legal-team.it/demoricostruzione-distanze-fabbricati-condonati/
CONSIDERAZIONE sulla Scia oggi prevista dall’art. 2 della LR n. 19/2021:
è evidente che si fa riferimento a tutti gli interventi di “nuova costruzione” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n, 380.
Alla successiva lettera e1), del citato comma 1, si precisa ulteriormente che tra gli interventi di nuova costruzioni vanno considerati:
“e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6)”.
La categoria degli interventi edilizi di sopraelevazione non sono altro che ampliamenti fuori sagoma dell’edificio preesistente, sviluppati in verticale (altezza), anziché in orizzontale (pianta).
Quindi per converso, vale pure il contrario-
Mantengo sempre gradi perplessità sulla possibilità di ampliare “lateralmente” in pianta un fabbrcato costituito da parti con distanze diverse prevedendo il solo rispetto della distanza minima in quanto questo comporterebbe comunque una riduzione della distanza della porzione di edifico rispetto a quella attuale [edificio cosituito da porzione magari molto piccola 2 m dal confine e altra porzione, magari molto ampia, a 4 m dal confine: confermo forti dubbi sulla possibilità di allineare tutto l’edificio a 2 metri dal confine in pianta]. Nulla da dire invece in relazione alla sopraelevazione delle singole parti a distanze diverse [porzione a 2 metri si può sopraelevare oltre sagoma sempre a 2 metri e porzione a 4 metri si può sopraelevare oltre sagoma sempre a 5 metri].
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