Sulla definizione di pergolato e sul titolo edilizio necessario
Il TAR Veneto ricorda che il pergolato è un manufatto ornamentale, generalmente realizzato con una struttura leggera, facilmente amovibile, che possa fungere da riparo di superfici modeste. In presenza di tali caratteristiche, si tratta di attività edilizia libera; qualora però sia stabilmente infisso al suolo e sia di dimensioni rilevanti, necessita di apposito titolo edilizio.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Buon giorno. Immagino che si tratti di opere conformi alle norme urbanistico edilizie vigenti e adottate altrimenti, anche se soggette a Dia, avrebbero dovuto essere demolite alla luce dela più recente giurisprudenza sulle opere non conformi anche di modesta entità. Il dubbio però mi viene perchè non capisco come mai il richedente non abbia fatto ricorso alla richiesta di “sanatoria” ai sensi dell’articolo 37 comma 4 in forza della quale avrebbe pagato una sanzioen comuqnue non superiore a 5.164 €.
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