Il privato può rinnovare l’istanza di accesso agli atti, nel caso la prima sia stata denegata e il privato non abbia impugnato?
Il TAR Veneto ha affermato che il giudizio in materia d’accesso ha natura impugnatoria, pertanto ha carattere decadenziale il termine previsto per l’impugnazione del diniego espresso ovvero degli altri atti limitativi dell’accesso. Conseguentemente, l’istanza di accesso non può essere reiterata, salvo che essa non si fondi su fatti non rappresentati nell’originaria domanda, sopravvenuti o meno, o non si fondi su una diversa prospettatone dell’interesse giuridicamente rilevante.
Post di Alberto Antico – avvocato
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