Ottemperanza delle spese di lite distratte dal difensore
Nel caso di specie, il privato agiva in ottemperanza per l’esecuzione di una sentenza da lui ottenuta, anche per le spese di lite distratte in favore del difensore, non ricorrente nel giudizio.
Il TAR Palermo ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva, nella parte riguardante l’ottemperanza delle spese distratte: la distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa ex art. 93 c.p.c. comporta il sorgere di un credito direttamente a favore dell’avvocato distrattario nei confronti del debitore-parte soccombente.
Post di Alberto Antico – avvocato
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