Accesso agli atti della documentazione di una gara pubblica
Nel caso di specie, la stazione appaltante negava al privato l’accesso al D.G.U.E., alle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà inerenti alle cause di esclusione ex art. 80 d.lgs. 50/2016, nonché alla documentazione afferente alle verifiche dei requisiti effettuate dopo l’aggiudicazione in vista della stipula del contratto.
Il privato impugnava il diniego, affermando di essersi classificato secondo nella graduatoria di gara e di aver necessità di conoscere l’ulteriore documentazione richiesta per tutelare le proprie ragioni in giudizio.
Il TAR Veneto ha annullato il diniego, affermando che il secondo classificato vanta una “posizione particolarmente qualificata nell’ambito della procedura di gara” e che i documenti richiesti erano senz’altro rilevanti nell’ottica di una futura azione giudiziaria.
Post di Alberto Antico – avvocato
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