Compensazione degli extra-profitti da fonti rinnovabili: il bello del processo amministrativo

24 Feb 2023
24 Febbraio 2023

Nel post del 13.12.2022, si dava conto che con le sentenze nn. 2675-6-7 del 2022 – contenenti solo il dispositivo: le motivazioni sono state pubblicate rispettivamente nelle sentenze nn. 356-357-339 del 2023 – il TAR Milano ha annullato la delibera ARERA n. 266/2022 di attuazione dell’art. 15-bis d.l. 4/2022, conv. con modd. in l. 25/2022, riguardante il meccanismo di compensazione a due vie degli extra-profitti causati dal rincaro dei prezzi nei confronti dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, nonché il documento ARERA n. 133/2022 recante gli orientamenti dell’Authority sul punto.

Nel post del 26.01.2023, si informava che gli effetti di quelle sentenze sono stati sospesi in via cautelare, nelle more della decisione dell’appello, dal Consiglio di Stato, con le ordinanze nn. 203-4-5 del 2023. Per l’effetto, gli atti dell’ARERA avevano ripreso efficacia.

Tuttavia, il TAR Milano ha emanato una quarta sentenza sulla medesima questione, la n. 340 del 2023, pubblicata il 09.02.2023, che a sua volta annulla gli atti di cui supra.

Quest’ultima sentenza non risulta (ancora) oggetto di appello, con eventuale richiesta di sospensiva dei suoi effetti.

Come noto, l’art. 33, co. 2 c.p.a. dispone che le sentenze di primo grado dei TAR siano esecutive (per il processo civile, cfr. art. 282 c.p.c.). La sospensione dell’efficacia delle sentenze di prime cure può essere ottenuta solo mediante apposita ordinanza del giudice dell’impugnazione (art. 98 c.p.a.).

Quindi, ad oggi, si può affermare che la regolazione attuativa emanata dall’ARERA non sia applicabile, in virtù degli effetti della sentenza di annullamento del TAR Milano n. 340/2023, non (ancora) sospesa?

Post di Alberto Antico – avvocato

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