Tardività del ricorso e piena conoscenza dell’atto
Il TAR Veneto ribadisce che la cd. “piena conoscenza” dell’atto – nel caso di specie, il titolo edilizio concesso al confinante – da cui decorrono i termini per impugnare, non deve essere intesa come conoscenza piena ed integrale dell’atto amministrativo ritenuto lesivo: è sufficiente infatti la percezione dell’esistenza del provvedimento e della sua lesività, tale da configurarsi l’interesse ad impugnare.
Integra la citata “piena conoscenza dell’atto” l’accesso agli atti effettuato dal ricorrente e concesso dalla P.A., avente ad oggetto il provvedimento in seguito impugnato.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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