Garanzie partecipative del privato
Il Consiglio di Stato ha affermato che le garanzie partecipative e gli obblighi motivazionali in capo alla P.A., ex artt. 3 e 10-bis l. 241/1990, non possono tradursi – a discapito dei principi procedimentali di efficacia e celerità – in un interminabile confronto dialettico con l’interessato e in un’analitica replica agli argomenti da quest’ultimo propugnati, essendo sufficienti, per la loro osservanza, il compiuto apprezzamento e la perspicua esplicazione dei presupposti fattuali e delle ragioni giuridiche che, in positivo, ossia in logica ed insuperata antitesi alle anzidette deduzioni, hanno giustificato la preannunciata determinazione sfavorevole.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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