Appello avverso la quantificazione delle spese di lite in primo grado
Il Consiglio di Stato ha affermato che nel processo amministrativo la sindacabilità in appello della condanna alle spese comminata in primo grado, in quanto espressiva della discrezionalità di cui dispone il giudice in ogni fase del processo, è limitata solo all’ipotesi in cui venga modificata la decisione principale, salvo la manifesta abnormità che ricorre, solo in situazioni eccezionali, identificate dalla giurisprudenza nell’erronea condanna alle spese della parte vittoriosa e nella manifesta e macroscopica eccessività o sproporzione della condanna.
Nel caso di specie, poi, il Consiglio ha condannato l’appellante a spese di lite per l’appello più basse di quelle determinate dal TAR per il primo grado.
Post di Alberto Antico – avvocato
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