SCIA in variante al PdC
Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dell’art. 22, co. 2 d.P.R. 380/2001, sulla cd. SCIA in variante al PdC per la “sanatoria postuma” degli abusi formali.
Anche se la norma afferma che tali SCIA “possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori”, la giurisprudenza interpreta nel senso che possono essere presentate fino alla fine di fatto dei lavori, essendo irrilevante la data di presentazione della relativa dichiarazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Buon giorno, segnalo due passaggi importanti, a mio avviso, della sentenza:
L’art. 34,comma 2, infatti, non riserva al privato la scelta tra sanzione reale e sanzione pecuniaria, correlando l’irrogazione della seconda al dato oggettivo del pregiudizio arrecato dalla demolizione parziale alla parte di edificio eseguita in conformità .
La valutazione dell’immobile ai fini dell’applicazione della sanzione deve essere effettuata al momento dell’irrogazione della sanzione e non dell’abuso, come da costante giurisprudenza (stante la natura reale della sanzione e la necessità di sterilizzare l’utilità conseguita con l’abuso).
No si parla mai di “sanatoria postuma” nell’ art 22, commi 2 e 2bis- se si nota in effetti il c. 2 non è altro che altro che l’ex art 97 delle lr 61/85-
In effetti se si prende la modulistica unificata della scia art- 22, si vede che i due commi, 2 e 2bis, sono segnati nella stessa casella punto. 1,4 della dichiarazione del tecnico- a mio avviso erroneamente
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