Impugnazione degli strumenti urbanistici
Il TAR Veneto ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il ricorso avverso una variante al P.R.G., per non aver i ricorrenti impugnato gli intervenuti nuovi strumenti urbanistici con ad oggetto una diversa disciplina dell’area. Il TAR ha comunque esaminato (e dichiarato infondate) nel merito le censure, ai fini della domanda risarcitoria.
Si segnala come non sia pacifico in giurisprudenza che il ricorrente avverso uno strumento urbanistico abbia l’onere di un’impugnazione “a catena” di tutti i successivi strumenti urbanistici.
Post di Alberto Antico – avvocato
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