Discrezionalità in materia di pianificazione urbanistica comunale
Il TAR Veneto ha affermato che, per quanto concerne l’obbligo di motivazione gravante sul Comune in sede di pianificazione urbanistica, lo stesso risulta in termini di principio soddisfatto con l’indicazione dei profili generali e dei criteri che sorreggono le scelte pianificatorie, senza necessità di un’argomentazione puntuale e motivata, salvo che la pianificazione riguardi zone territorialmente circoscritte e incida su legittime aspettative.
Una motivazione rafforzata è infatti richiesta solo a fronte di una posizione qualificata, ravvisata di regola unicamente in presenza di una convenzione di lottizzazione o di un accordo equivalente, valido ed efficace, di un giudicato di annullamento del diniego di PdC o di silenzio-inadempimento sulla relativa istanza, o, infine, di destinazione di un fondo totalmente intercluso a zona agricola.
Post di Alberto Antico – avvocato
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