Sul concetto di “bosco”
Il TAR Veneto si esprime ancora una volta relativamente al concetto di “bosco”, ai fini dell’individuazione dei limiti della tutela paesaggistica: in particolare, ricorda che i criteri quantitativi sono fissati dalla norma di settore (vigente al momento di emanazione dell’atto impugnato), mentre sotto il profilo qualitativo è sufficiente che vi sia “vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva”. Ricorda inoltre che i terreni privi temporaneamente della vegetazione forestale, per cause naturali o per intervento dell'uomo, conservano la classificazione a bosco e la stessa risulta indipendente dalla classificazione dei terreni sotto il profilo urbanistico e catastale.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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