Correzione postuma del calcolo del contributo di costruzione e principio dell’affidamento (non proprio sempre si può fare)

03 Ago 2026
3 Agosto 2026

Una sentenza del TAR ha esaminato un caso nel quale il Comune ha ricalcolato dopo otto anni il contributo di costruzione a suo tempo pagato per un permesso di costruire, sostenendo che la corretta interpretazione della normativa comunale sul punto fosse diversa da quella all'epoca ordinariamente seguita dal Comune.

Il TAR, però, ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento per violazione del principio dell'affidamento.

Il TAR ha affermato che, in via generale, l’amministrazione può rideterminare o correggere il contributo anche successivamente – soprattutto in caso di errore di calcolo ovvero di errata applicazione di tariffe o parametri – stante la prevalenza dell’interesse pubblico alla corretta quantificazione di una prestazione patrimoniale imposta, di carattere non tributario; tuttavia, non può disconoscersi che, nella fattispecie, vi sia stato un affidamento meritevole di tutela per via del pagamento integrale del contributo in precedenza liquidato, del lungo lasso di tempo trascorso (otto anni),  e di una interpretazione consolidata della normativa comunale in materia che non appare affatto illogica (all'epoca il Comune aveva seguito una delle due possibili interpretazioni delle proprie norme, scritte non proprio tanto bene).

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

2 replies
  1. Fiorenza Dal Zotto says:

    La questione di fondo è che gli oneri tabellari hanno come riferimento le tabelle allegate alla l.r. 61/1985 che variano in relazione alla classificazione delle ZTO sulla base del d.m. 144/1968 [zone A, B, C, D, E]. Gli strumenti urbanistici spesso invece propongono classificazioni di zone che non sono “allineate” con il d.m. 1444/1968. Solitamente, i più virtuosi, nel tempo hanno approvato dei provvedimenti ricognitivi che consentono di individuare le corrispondenze tra le classificazioni indicate nel Prg/Pi e le classificazioni indicate dal DM. In questo modo si evitano fraintendimenti e si applica correttamente la norma. Dalla descrizione contenuta in sentenza, la zona di riferimento sembrerebbe proprio qualificarsi come zona B di completamento ai fini del conteggio del contributo anche se qualificata con altra lettera/denominazione dal Pi e questo conferma appunto il conteggio inziale del contributo di costruzione [e tutto questo al netto delle considerazioni sul legittimo affidamento ..]

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  2. Anonimo says:

    L’unico profilo suscettibile di contestazione è rappresentato dalla diversa scelta del metodo di calcolo, che il TAR, peraltro, non ha ritenuto erroneo. Per il resto, l’eventuale conguaglio può essere richiesto entro il termine di dieci anni.

    Personalmente, non mi metterei nei panni di chi, all’epoca, ha effettuato quei calcoli: è sempre una situazione delicata dover riesaminare conteggi predisposti da altri colleghi.

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