Il diniego di PUA non richiede il preavviso di rigetto
Il TAR Veneto ha affermato che le disposizioni contenute nel Capo III della l. 241/1990 sulla partecipazione al procedimento amministrativo, incluso quindi l’istituto del preavviso di rigetto, non si applicano all’attività di pianificazione e programmazione territoriale (nel caso di specie, si trattava di un diniego di PUA), regolata da specifiche forme di partecipazione procedimentale dei soggetti interessati, cui è data ampia possibilità di interloquire con i soggetti pubblici, in funzione sia collaborativa sia difensiva.
Post di Alberto Antico – avvocato
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