La dicatio ad patriam degli standard a parcheggio

22 Mag 2024
22 Maggio 2024

Il TAR Veneto ha offerto una pregevole disamina dei cd. standard a parcheggio, sussumendoli nella più generale categoria della dicatio ad patriam.

Questo istituto entra in gioco quando il titolare di un titolo edilizio può costruire un edificio, purché realizzi spazi destinati al transito o al parcheggio per il soddisfacimento degli standard.

Tali spazi – anche se non diventano di proprietà pubblica – di regola hanno natura pertinenziale sotto il profilo privatistico e comunque non possono avere una destinazione diversa da quella prevista dal titolo che ha consentito la realizzazione del bene principale.

Pertanto, quando il titolo edilizio consente la realizzazione di una struttura di vendita e prevede la destinazione di un’area a parcheggio, tale area per intero deve mantenere siffatta destinazione: il numero di posti auto derivanti dal calcolo degli standard non può essere ridotto, in conseguenza di attività che in linea di principio sarebbero libere estrinsecazioni delle facoltà dominicali, ma che in concreto riducono gli spazi destinati a parcheggio.

Post di Alberto Antico – avvocato

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1 reply
  1. Fiorenza Dal Zotto says:

    Sentenza interessante. In particolare segnalo il passaggio in cui si scrive:
    “(…) l’area a parcheggio antistante il supermercato Cadoro era destinata a standard di uso pubblico ai sensi dell’art.41 – quinquies L. n. 1150/1942 e dell’art. 5 del DM n. 1444/1968.
    Gli spazi a parcheggio che per legge debbono essere destinati a soddisfare gli standard, di cui al D.M. 1444 cit., debbono ritenersi asserviti all’uso generalizzato da parte della collettività indistinta degli utenti e non all’uso limitato dei soli utenti dell’unità immobiliare in relazione alla quale è sorto l’obbligo della dotazione dello standard in questione (cfr., Cons. Stato, sez. VI,12 dicembre 2006, n. 73402).”.

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