Cessazione della materia del contendere e sopravvenuta carenza d’interesse
Il TAR Veneto ribadisce che la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo se il provvedimento oggetto di ricorso viene eliminato in senso conforme all’interesse del privato; al contrario, deve essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse quando si verifichi una nuova situazione di fatto che rende inutile la pronuncia giudiziale.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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