Contributo indebito di AVEPA ed errore
Il TAR Veneto rileva dapprima che, nell’ipotesi di richiesta di ripetizione dell’indebito contributo da parte di AVEPA, questa non è dovuta se vi è stato un errore dell’Autorità erogante non riconoscibile dall’agricoltore; poi però precisa che se i dati che hanno fondato tale errore provengono dall’agricoltore medesimo, egli avrebbe potuto – e dovuto – rilevarlo, con conseguente debenza della restituzione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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