La cd. coubicazione delle antenne telefoniche
Ai sensi dell’art. 50, co. 1 d.lgs. 259/2003, la P.A. ha la facoltà di imporre a chi voglia installare una nuova infrastruttura telefonica la coubicazione o la condivisione degli elementi della rete e delle risorse correlate installati sulle stazioni radio base già installate.
Il TAR Veneto ha chiarito che la coubicazione può essere imposta solo in casi specifici e tramite provvedimenti puntuali, riconducibili al genus degli ordini, adottati all’esito dell’articolata procedura disciplinata nella norma in commento.
Per l’effetto, è illegittima la norma di un regolamento locale che imponga in via generalizzata la coubicazione, risolvendosi in un divieto di localizzazione alternativa dell’infrastruttura in presenza di stazioni radio base già installate, senza nemmeno chiarire se e come sia possibile ottenere una deroga.
Non bastasse, una simile norma regolamentare viola anche gli artt. 4 e 8 l. 36/2001, sui poteri degli Enti locali in materia di localizzazione delle infrastrutture elettroniche.
Post di Alberto Antico – avvocato
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