Ordinanza di demolizione e comunicazione di avvio del procedimento
Il TAR Palermo ha affermato che i provvedimenti repressivi degli abusi edilizi non devono essere preceduti dalla comunicazione dell’avvio del procedimento, perché trattasi di provvedimenti tipizzati e vincolati, che presuppongono un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate e sul carattere non assentito delle medesime.
Se anche si aderisse all’orientamento che ritiene necessaria tale comunicazione anche per gli ordini di demolizione, si dovrebbe valutare l’applicazione dell’art. 21-octies, co. 2 l. 241/1990.
Post di Alberto Antico – avvocato
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