La condanna giudiziaria ai meri “interessi legali” sul capitale
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che il giudice dell’ottemperanza deve attenersi al principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, tale per cui ove il giudice disponga il pagamento degli “interessi legali” senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, co. 1 c.c. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, cd. interessi moratori.
Post di Alberto Antico – avvocato
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