Pubblica gara secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Il TAR Palermo ha affermato che il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni compiute in sede di attribuzione del punteggio nell’ambito del metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sia circoscritto ai soli casi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, in considerazione della natura tecnico-discrezionale di tale attività, cosicché gli apprezzamenti compiuti dalla Commissione di gara non possono essere sostituiti da valutazioni di parte. Pertanto, è precluso al G.A. l’esercizio di un sindacato sostitutivo sulle valutazioni della Commissione, essendogli consentito soltanto un vaglio preliminare (e in questo senso “sommario”) di ragionevolezza ed illogicità, volto a verificare se le censure mosse disvelino un’abnormità della valutazione, del tutto illogica e/o parziale, o un manifesto travisamento dei fatti.
Post di Alberto Antico – avvocato
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