Legittimazione dell’Antitrust a ricorrere innanzi al G.A.
L’art. 21-bis l. 287/1990 attribuisce all’AGCM la legittimazione ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi P.A. che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.
Il TAR Palermo ha affermato che l’AGCM ha una peculiare legittimazione processuale, in quanto non agisce per un proprio interesse soggettivo, ma per l’interesse pubblico alla tutela e alla promozione del mercato e della concorrenza, in funzione del quale viene riconosciuta una legittimazione processuale straordinaria che consente la proposizione del ricorso a prescindere dall’iniziativa di singoli che lamentino una lesione diretta e immediata della loro sfera giuridica ed anche oltre gli ordinari termini di decadenza.
Dal punto di vista dottrinale, ferve il dibattito sulla natura soggettiva oppure oggettiva del processo amministrativo, in questa peculiare fattispecie.
Post di Alberto Antico – avvocato
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