La condanna alle spese di lite

09 Nov 2024
9 Novembre 2024

Nel caso di specie, il TAR Veneto dichiarava un ricorso improcedibile, per aver il ricorrente dichiarato di non aver più interesse alla decisione, essendo stato archiviato il procedimento a lui sfavorevole.

A seguire, il TAR si è occupato della condanna alle spese.

In premessa, il TAR ha ribadito l’ampio potere discrezionale del giudice sul punto, che può individuare sul piano equitativo dei giusti motivi di compensazione, anche in base all’analisi del complessivo contegno processuale di tutte le parti in causa.

Si segnala che questo non è un orientamento univoco: altri giudici affermano invece il principio di tassatività dei motivi di compensazione delle spese di lite.

Nel caso di specie, il TAR compensava appunto le spese di lite, sulla base del contegno complessivo delle parti. Più precisamente:

a) quanto al ricorrente, per aver presentato l’istanza di fissazione di udienza a seguito dell’avviso di perenzione, invece di comunicare anni addietro il sopravvenuto difetto di interesse;

c) quanto alla P.A. resistente, per essersi costituita con un atto di mera forma solo quattro anni dopo l’archiviazione del procedimento per cui è causa, senza darne notizia specifica e senza eccepire l’improcedibilità del ricorso.

Insomma nessuno, per la parte di propria competenza, contribuiva alla celere definizione in rito del giudizio, in ossequio al principio della ragionevole durata del processo, a cui tutte la parti in causa dovrebbero cooperare (art. 2, co. 2 c.p.a.).

Post di Alberto Antico – avvocato

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