Il silenzio-assenso sull’istanza di PdC si forma anche in caso di contrasto con la disciplina urbanistica
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede di parere su ricorso straordinario, ha affermato che, in base all’art. 20 d.P.R. 380/2001, le uniche cause ostative alla formazione del silenzio-assenso sull’istanza di rilascio del titolo edilizio nelle fattispecie ordinarie sono rappresentate dalla presenza di vincoli, a partire da quelli in materia ambientale, in relazione ai quali la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto l’operatività del principio di necessità di pronuncia esplicita. Pertanto, l’eventuale mancata conformità urbanistica dell’intervento oggetto dell’istanza non impedisce la formazione del silenzio-assenso che, in assenza di vincoli, è subordinata al solo requisito temporale.
Si segnala che la l. 182/2025 (in vigore dal 18.12.2025), novellando il comma 8 dell’art. 20 cit., ha esteso l’applicabilità del silenzio-assenso alle istanze di PdC a beneficio di immobili vincolati, qualora l’Autorità di tutela del vincolo si sia espressa favorevolmente.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Tenuto conto che, in Sicilia, le norme statali devono essere recepite, salvo espressa previsione di applicazione diretta, è evidente la portata, per non dire altro, della modifica all’art. 20, comma 8.
Tutti contenti: si forma ora il silenzio-assenso sul rilascio del titolo edilizio anche nelle ipotesi ordinarie di presenza di vincoli e in assenza di conformità urbanistica.
Resta il dubbio se chi ha introdotto la modifica ci abbia visto lungo o, più semplicemente, non ne abbia compreso la reale portata.
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