Piscine pertinenziali: novità interpretative dal Giudice d’appello siciliano

02 Dic 2024
2 Dicembre 2024

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che, per distinguere tra la qualificazione della piscina quale nuova opera edilizia, ovvero invece quale pertinenza, non ci si deve affidare ad astratte affermazioni di principio, ma è necessario esaminare, volta per volta, le specifiche caratteristiche e dimensioni delle opere in scrutinio. Allo scopo, ha fornito la sua personale interpretazione, che ha ritenuto testualmente di “propo[rr]e al dibattito giurisprudenziale”.

L’installazione di una piscina di non rilevanti dimensioni, nonché realizzata in una proprietà privata a corredo esclusivo della stessa, rientra nell’ambito delle pertinenze e non integra violazione né degli indici di copertura né degli standard, atteso che non aumenta il carico urbanistico della zona e che i vani per impianti tecnologici sono sempre e comunque consentiti.

Quanto al requisito del corredo esclusivo, si potrà verificare se la piscina ricada o no nell’unica proprietà privata e se alla stessa si acceda da un unico ingresso.

Quanto al requisito delle non rilevanti dimensioni, il CGARS ritiene che la più appropriata unità di misura non sia il metro quadrato (ossia la superficie dello specchio acqueo), bensì il metro lineare, vale a dire la lunghezza del massimo segmento di retta percorribile da un nuotatore tra i due punti più distanti della piscina. La lunghezza massima non andrà misurata su una sponda della piscina, bensì secondo la diagonale maggiore (per le strutture quadrate, rettangolari o trapezoidali) o secondo il diametro massimo (per le strutture circolari, ellittiche, tondeggianti o, più in generale, per quelle di forma irregolare). La misura (della diagonale maggiore o del diametro massimo) che non può essere superata, né raggiunta, è quella corrispondente alla metà della metà di quella delle piscine utilizzate per uso agonistico (le cui dimensioni sono 50 m in lunghezza, 25 m in larghezza e una profondità costante di 2 m) che è di 12,50 m. Per la profondità, il CGARS ha ritenuto sufficiente una misura inferiore ai 2 m.

Post di Alberto Antico – avvocato

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