La tutela del diritto di accesso agli atti
Il TAR Catania ha affermato che il diritto di accesso agli atti di cui agli artt. 22 ss. l. 241/1990 va tutelato mediante il rimedio speciale previsto dall’art. 116 c.p.a., nei termini perentori ivi contemplati.
Quest’ultima disposizione, al secondo comma, concede alla parte che abbia già introitato un ricorso in sede di legittimità, di chiedere una pronuncia al giudice competente sulla causa, in via incidentale e tramite ordinanza, ove ritenuto necessario, ovvero in sede di sentenza decisoria sul giudizio di cognizione, sulla spettanza, o meno, del suo diritto di accesso agli atti, senza promuovere un ricorso autonomo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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