La tutela del diritto di accesso agli atti

10 Dic 2024
10 Dicembre 2024

Il TAR Catania ha affermato che il diritto di accesso agli atti di cui agli artt. 22 ss. l. 241/1990 va tutelato mediante il rimedio speciale previsto dall’art. 116 c.p.a., nei termini perentori ivi contemplati.

Quest’ultima disposizione, al secondo comma, concede alla parte che abbia già introitato un ricorso in sede di legittimità, di chiedere una pronuncia al giudice competente sulla causa, in via incidentale e tramite ordinanza, ove ritenuto necessario, ovvero in sede di sentenza decisoria sul giudizio di cognizione, sulla spettanza, o meno, del suo diritto di accesso agli atti, senza promuovere un ricorso autonomo.

Post di Alberto Antico – avvocato

Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC