Il danno da ritardo
Il TAR Veneto, in materia di danno da ritardo, ha affermato che grava sul privato l’onere della prova circa il nesso di causalità tra illegittimità e danno, anche sotto il profilo della quantificazione delle conseguenze dannose risarcibili, per la quale si applicano, in virtù del rinvio operato dall’art. 2056 c.c., i criteri limitativi della consequenzialità immediata e diretta e dell’evitabilità con l’ordinaria diligenza di cui agli artt. 1223 e 1227 c.c.
Post di Alberto Antico – avvocato
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