L’indennizzo da revoca ex art. 21-quinquies l. 241/1990
Il TAR Veneto ha affermato che tale indennizzo è legalmente dovuto esclusivamente ai soggetti direttamente interessati dal provvedimento di revoca, vale a dire ai soggetti nei cui confronti la revoca si traduce nella sottrazione, ancorché legittima e per ragioni di pubblico interesse, di una utilità ovvero di un bene della vita già acquisito al patrimonio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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