Tempestività del ricorso e morte del coniuge
Il TAR Veneto ha ritenuto “fisiologico” che la ricorrente, a distanza di oltre due anni, subentrata al marito defunto nella sua posizione qualificata e differenziata, abbia conferito un nuovo e specifico mandato a due legali per esaminare la pratica edilizia del vicino e il suo stato, di cui “ragionevolmente” poco o nulla sapeva – perché in precedenza se ne era sempre occupato il coniuge – ai fini della migliore tutela dei propri interessi. Secondo il TAR, solo lo studio degli atti ostesi dal Comune consentiva una valutazione globale della situazione e di disporsi ad impugnare il PdC ottenuto dal vicino.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
La sentenza è molto interessante perchè, oltre a quanto evidenziato nel post, affronta varie questioni:
1. disciplina applicabile alla variante in corso d’opera se nel frattempo è decaduta la l.r. 14/2009 [art. 17 della l.r. 14/2019] e quale sia il regime da applicare oltre la scadenza del termine di efficacia del titolo;
2. conferma che la deroga alle altezze “trascina” implicitamente anche la deroga al numero dei piani;
3. precisa che la deroga alle superfici “trascina” implicitamente anche la deroga agli indici di superficie coperta massima ammissibile;
4. chiarisce i criteri di applicazione dell’art. 14 comma 6 d. lgs. 102/2014 abrogato dal d lgs. 73/2020 che esclude la deroga alle distanze dai confini per spessori delle pareti > di 30 cm per le nuove costruzioni [a dire: se costruisci ex novo, rispetta la norma sulla distanza dai confini, se invece devi ristrutturare, puoi derogare] : il Tar sostiene che, anche se l’intervento avviene attraverso demo-ricostruzione, si possa avere la deroga in quanto la demo-ricostruzione è qualificata come ristrutturazione.
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!