Sindacato giurisdizionale sull’autorizzazione paesaggistica
Il TAR Veneto ha affermato che, in materia di autorizzazione paesaggistica, il giudizio affidato alla P.A. preposta è connotato da un’ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché implica l’applicazione di cognizioni tecniche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari della storia, delle scienze ambientali, dell’arte e dell’architettura, caratterizzati da ampi margini di opinabilità. L’apprezzamento così compiuto è, quindi, sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l’aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, sicché, in sede di giurisdizione di legittimità, può essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di opinabilità, affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello della P.A. attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile.
Post di Alberto Antico – avvocato
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