Giudicato amministrativo formatosi sulla base di una legge poi dichiarata incostituzionale: quid iuris?
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che a fronte di un giudicato contenente una condanna della P.A. ad un facere sulla base di una specifica norma di legge (nel caso di specie l’adozione del provvedimento acquisitivo ai sensi dell’art. 43 d.P.R. 327/2001), qualora – successivamente al giudicato e nelle more dell’esecuzione del predetto facere – intervenga una declaratoria di incostituzionalità della norma di legge, sulla cui base era stata pronunciata la predetta condanna, la P.A. dovrà tenere conto della menzionata sopravvenienza normativa, in quanto il rapporto giuridico non può dirsi ancora “esaurito”, essendo necessario attendere il compimento dell’attività oggetto della condanna passata in giudicato.
Nel dare esecuzione alla suddetta condanna, la P.A. dovrà valutare se la sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità renda o no giuridicamente impossibile il compimento dell’attività cui la stessa P.A. era stata condannata con sentenza passata in giudicato.
Nel caso di specie, essendo intervenuto l’art. 42-bis d.P.R. 327/2001, in sostituzione del precedente art. 43 d.P.R. cit. (dichiarato incostituzionale), il facere della P.A. (oggetto della condanna passata in giudicato) non è divenuto impossibile, ben potendosi comunque procedere all’adozione del provvedimento acquisitivo, ai sensi della normativa attualmente vigente.
Più in generale, quanto al valore delle sopravvenienze in sede di ottemperanza, al momento dell’ottemperanza della decisione è necessario indagare se il ripristino della posizione soggettiva (illegittimamente) sacrificata risulti compatibile con lo stato di fatto e di diritto medio tempore prodottosi.
Post di Alberto Antico – avvocato
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