Efficacia del provvedimento amministrativo
Il TAR Veneto ha magistralmente spiegato l’istituto dell’efficacia del provvedimento amministrativo.
Quest’ultimo: (1) ove sia limitativo della sfera giuridica dei privati, acquista efficacia nei confronti dei suoi destinatari con la sua comunicazione (art. 21-bis l. 241/1990); (2) è immediatamente efficace, salva diversa previsione di legge o del provvedimento medesimo (art. 21-quater, co. 2 l. 241/1990); (3) può essere sospeso, quanto alla produzione dei relativi effetti, o dallo stesso organo che lo ha emanato o da altro organo previsto dalla legge (art. 21-quater, co. 2 l. 241/1990), ivi incluso il giudice amministrativo, sempreché lo stesso sia stato adito in via cautelare (artt. 55 ss. c.p.a.).
Post di Alberto Antico – avvocato
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