Il Comune non può depositare “banco iudicis” dei documenti, se prima non si costituisce
Il TAR Catania ha escluso di poter prendere in alcuna considerazione la documentazione depositata in Segreteria dal Comune resistente che, non essendosi mai ritualmente costituito in giudizio, non ha mai acquisito alcun titolo per poter attivamente partecipare allo stesso.
Post di Alberto Antico – avvocato
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