Esecuzione di pubblici appalti e varianti in corso d’opera
Il TAR Veneto ha affermato che le varianti in corso d’opera possono essere ammesse, in via eccezionale, solo qualora ricorra una delle ipotesi tassative previste dalla norma, delle quali è esclusa un’applicazione analogica.
Con riferimento al secondo codice appalti, l’art. 106, co. 1, lett. c d.lgs. 50/2016 la necessità di modifica deve essere “determinata da circostanze impreviste e imprevedibili”. Il successivo comma 10 valorizza negativamente gli errori e le omissioni di progettazione derivanti dall’inadeguata valutazione dello stato di fatto.
Il TAR ha specificato che l’istituto del preavviso di rigetto non è applicabile alla fattispecie scrutinata, caratterizzata da peculiari modalità di instaurazione del contraddittorio e da specifiche scansioni procedimentali.
Post di Alberto Antico – avvocato
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