La leale cooperazione tra P.A. e cittadino
Nel caso di specie, nel corso dell’istruttoria per un permesso di costruire in sanatoria, il Comune ammetteva di non trovare le precedenti pratiche edilizie riferite al fabbricato in esame; rispondeva al privato anche a distanza di anni; denegava infine la sanatoria senza chiarire se avesse nel frattempo rinvenuto gli atti, che il privato diligentemente aveva cercato di reperire per conto suo.
Il TAR Veneto ha stigmatizzato “la superficialità istruttoria e il disinteresse verso ogni forma di leale cooperazione con il privato odierno ricorrente, finanche nella stessa ricerca degli atti d’ufficio necessari a far chiarezza sulla vicenda azionata. Quanto sopra in aperta violazione dei canoni collaborativi ora prescritti in modo esplicito dall’art. 1 comma 2 bis della legge 241/90 ma comunque ben presenti anche in precedenza come principi fondanti di ogni attività pubblicistica”.
Il diniego di sanatoria è stato annullato per difetto di istruttoria e di motivazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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