L’ordinanza di sospensione dei lavori
Il TAR Veneto ha affermato che il decorso del termine di 45 giorni, ex art. 27 d.P.R. 380/2001, determina unicamente il venir meno dell’efficacia dell’ordinanza di sospensione dei lavori, misura per sua natura interinale, il cui rispetto quindi non assurge a presupposto di legittimità della successiva ordinanza di demolizione, non privando dunque il Comune del potere di assumere quest’ultima, una volta spirato detto termine.
Post di Alberto Antico – avvocato
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