Repressione di una SCIA e termini procedimentali
Il TAR Veneto ha affermato che, ai sensi dell’art. 19, co. 3 l. 241/1990, l’atto motivato assunto dal Comune di carenza dei requisiti e presupposti della SCIA interrompe il termine per la declaratoria di inefficacia, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle misure necessarie per conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Vuol dire che, quando il Comune emette un atto motivato che segnala la mancanza di requisiti, questo atto interrompe il termine che normalmente scadrebbe per dichiarare l’inefficacia della SCIA.
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