Acquisizione sanante del fondo occupato sine titulo dalla P.A. e silenzio-inadempimento

28 Feb 2025
28 Febbraio 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che nei casi di illecita apprensione di immobili in violazione delle disposizioni del d.P.R. 327/2001 (T.U. espropri), una volta scaduti i termini del decreto di occupazione d’urgenza in assenza del provvedimento espropriativo, sorge automaticamente a carico della P.A. l’obbligo di porre rimedio agli effetti di un comportamento divenuto contra ius mediante la restituzione dell’immobile ovvero l’acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. cit. Tale scelta rientra nel potere discrezionale della P.A. che non attiene all’an, incompatibile con l’esistenza di un obbligo di provvedere, ma al quomodo, trattandosi di ipotesi decisionali alternative.

Spetta al privato la facoltà di sollecitare l’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis cit. o, in alternativa, la restituzione del bene. Tale iniziativa ha funzione di sollecito e non di impulso procedimentale in senso proprio, rispetto ad un obbligo di provvedere che sorge a carico della P.A. sin dal perfezionarsi dell’illecita occupazione e la cui violazione può essere accertata dal giudice su ricorso del privato senza bisogno di istanze formali.

In caso di silenzio serbato dalla P.A. sulla domanda volta ad ottenere l’acquisizione sanante del bene occupato sine titulo ex art. 42-bis cit., l’eventuale irricevibilità del ricorso proposto oltre il termine annuale di decadenza di cui all’art. 31, co. 2 c.p.a. non preclude al privato, in applicazione dei doveri di collaborazione e buona fede che incombono sulle parti della relazione procedimentale, di presentare una istanza sollecitatoria alla P.A., manifestando la persistenza dell’interesse all’adozione del provvedimento conclusivo. Tale domanda ha l’effetto di rendere nuovamente ammissibile l’azione avverso il silenzio ai sensi della seconda parte dell’art. 31, co. 2 c.p.a., qualora l’inerzia della P.A. perduri.

Dagli obblighi di buona fede e collaborazione contemplati dall’art. 1, co. 2-bis l. 241/1990, discende che nei procedimenti d’ufficio in cui, a rigore, la legge non contempla oneri di impulso di natura procedimentale in capo al privato, è configurabile uno specifico onere per il privato di sollecitare la P.A. ad esercitare i propri poteri, evidenziando la persistenza dell’interesse ad una conclusione del procedimento con un provvedimento espresso, con conseguente applicabilità della seconda parte dell’art. 31, co. 2 c.p.a.

Post di Alberto Antico – avvocato

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