Silenzio-inadempimento e parco eolico
Nel caso di specie, il privato presentava alla Regione un’istanza per la verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19 del Codice dell’ambiente e una successiva istanza per l’autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. 387/2003, relative al progetto per la costruzione e l’esercizio di un parco eolico composto da una turbina, per una potenza complessiva di 1 MW.
La Regione definiva lo screening, esonerando il progetto dalla VIA, ma successivamente non definiva il procedimento sotteso all’emanazione dell’autorizzazione unica.
Il TAR Basilicata ha accertato il silenzio-inadempimento della Regione su questo secondo procedimento.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!