Risarcimento del danno da mancato guadagno subito dal locatore a causa della risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore
Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione hanno affermato che il diritto del locatore a conseguire, ai sensi dell’art. 1223 c.c., il risarcimento del danno da mancato guadagno a causa della risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore non viene meno, di per sé, in seguito alla restituzione del bene locato prima della naturale scadenza del contratto, ma richiede, normalmente, la dimostrazione, da parte del locatore, di essersi tempestivamente attivato, una volta ottenuta la disponibilità dell’immobile, per una nuova locazione a terzi, fermo l’apprezzamento del giudice delle circostanze del caso concreto anche in base al canone della buona fede e restando in ogni caso esclusa l’applicabilità dell’art. 1591 c.c. (rubricato Danni per ritardata restituzione).
Post di Alberto Antico – avvocato
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