La parità di genere nella Giunta comunale
Il TAR Napoli ha affermato che, ai fini del rispetto della parità di genere nell’ambito della Giunta comunale (artt. 6, co. 3 e 46, co. 2 TUEL), spetta al Sindaco svolgere l’attività volta ad acquisire la disponibilità di donne, anche esterne al Consiglio per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti (art. 47, co. 4 TUEL), motivando adeguatamente l’eventuale impossibilità di adeguamento alla legge; incombe pertanto sul Sindaco l’onere di provare di non essere riuscito ad acquisire la disponibilità allo svolgimento della funzione assessorile da parte di un rappresentante del genere femminile.
Ai fini del rispetto della parità di genere la natura fiduciaria della carica assessorile non può giustificare la limitazione di un eventuale interpello alle sole persone appartenenti alla stessa lista o alla stessa coalizione di quella che ha espresso il Sindaco; ciò a maggior ragione in realtà locali non particolarmente estese, nelle quali sia il limitato numero di soggetti in astratto idonei sia la natura delle relazioni interpersonali rendono non eccentrica una simile soluzione.
Dal punto di vista processuale, lo status della ricorrente di cittadina residente nel Comune e la titolarità del correlativo diritto all’elettorato attivo costituiscono condizioni legittimanti la proposizione del ricorso teso a denunciare l’illegittima compressione del diritto garantito dalla stessa Costituzione alla rappresentanza di genere femminile nella compagine di governo locale e, pertanto, alla verifica di legittimità della composizione della Giunta con riferimento al principio della parità di genere.
Post di Alberto Antico – avvocato
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