La rilevanza penale della normativa sismica
La Corte di cassazione penale ha affermato che nelle zone sismiche l’obbligo di informativa e di produzione degli atti progettuali non è limitato in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche dell’opera, ma riguarda tutte le opere indicate dalla disposizione normativa, nessuna esclusa e dunque anche le opere cd. minori, perché diversamente verrebbe frustrato il fine di rendere possibile il controllo preventivo e documentale dell’attività edilizia nelle zone sismiche.
Siccome gli obblighi previsti dagli artt. 93 e 94 d.P.R. 380/2001 sono finalizzati a consentire il controllo preventivo della P.A., non rileva, ai fini della sussistenza del reato, l’effettiva pericolosità o no della costruzione realizzata, in violazione degli adempimenti e in assenza delle prescritte autorizzazioni, perché le contravvenzioni previste dalla normativa antisismica, rientrando nel novero dei reati di pericolo presunto, puniscono inosservanze formali, con la conseguenza che neppure la verifica postuma dell’assenza del pericolo ed il rilascio del provvedimento abilitativo incidono sull’illiceità della condotta, in quanto gli illeciti sussistono in relazione al momento di inizio dell’attività .
In definitiva, la ratio della normativa antisismica si fonda sulla necessità , rivolta a tutela dell’incolumità pubblica, di dettare i criteri che devono essere obbligatoriamente seguiti per la costruzione di qualsiasi struttura realizzata nelle parti del territorio nazionale individuate dalla normativa di settore come zone a rischio sismico, in modo da ridurre la tendenza della costruzione a subire un danno cui, a seguito di un evento sismico, la costruzione stessa, secondo un giudizio prognostico ex ante, rischierebbe comunque di essere sottoposta.
Da ciò consegue che detto rischio, nel caso di mancata conformazione delle costruzioni alle norme di settore, è destinato ad ampliarsi perché, a causa delle ricadute che dalla violazione della normativa antisismica scaturiscono, aumenta il pericolo di danno sulla incolumità delle persone che usano il bene o che con esso si trovino in contatto.
La Corte ha altresì affermato che ha natura di reato permanente la contravvenzione prevista dall’art. 20 l. 64/1974 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), in virtù della quale chiunque violi le prescrizioni contenute nella legge in parola e nei decreti interministeriali di cui ai suoi artt. 1 e 3 è punito con l’ammenda da lire 200 mila a lire 10 milioni.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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