Il Consiglio di Stato afferma che il vincolo cimiteriale può essere ridotto anche per un intervento edilizio privato
Il Consiglio di Stato applica alla lettera l'art. 338, comma 5, t.u. leggi sanitarie, nel testo novellato nel 2002, sottolineando che esso prevede che il Consiglio comunale possa consentire la trasformazione delle aree comprese nella fascia di rispetto cimiteriale non solo per dare esecuzione ad un’opera pubblica ma anche per l’attuazione di un intervento urbanistico privato, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie.
La valutazione della compatibilità igienico-sanitaria spetta alla competenza dell’Azienda sanitaria locale, dice il CDS.
Qualche dubbio sul fatto che la sentenza sia stata adeguatamente meditata sgorga dal fatto che essa non tiene conto di quanto stabilisce il comma 4-bis dell’art. 41 l.r. Veneto 11/2004, come riscritto ad opera dell’art. 63, co. 4 l.r. Veneto 30/2016, il quale prevede che: “l’attuazione di opere pubbliche o di interventi urbanistici aventi rilevanza pubblica di cui al medesimo comma 5, è consentita dal consiglio comunale, acquisito il parere della competente azienda sanitaria locale, previa valutazione dell’interesse pubblico prevalente e della compatibilità degli interventi con le esigenze di tutela relative agli aspetti igienico-sanitari, ambientali, urbanistici e di tranquillità dei luoghi”. Questo comma sembrerebbe, infatti, non consentire gli interventi edilizi privati. A questo punto si aprirebbero due possibilità: una è quella di dire che il comma 4 bis della legge regionale si riferisce solo agli interventi pubblici e non esclude quelli privati consentiti dal comma 5 dell'articolo 338 della legge statale, l'altra è quella di dire che la legge regionale è in contrasto con quella statale.
Non è poi tanto chiaro dalla motivazione della sentenza cosa il CDS abbia pensato in relazione a un altra questione, vale a dire quali effetti abbia prodotto la legge del 2002 sui vincoli che erano stati in precedenza ridotti sulla base della normativa previgente: secondo una possibile lettura, visto l'esito del processo, il CDS avrebbe inteso dire che la legge del 2002 non ha riespanso i vincoli ridotti; secondo una diversa lettura della sentenza, invece, il CDS ha ritenuto la questione non rilevante ai fini di questo processo, perchè il caso da decidere è stato risolto sulla base della surriferita affermazione in base alla quale dopo il 2002 il Consiglio Comunale avrebbe la possibilità di ridurre il vincolo cimiteriale anche per consentire interventi edilizi privati.
Insomma è una sentenza poco illuminante, con più ombre che luci.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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A essere poco illuminante, più che la sentenza ora segnalata, è la giurisprudenza sul tema: interviene con una sentenza d’appello (CDS 2724 del 2025) solo a molti anni di distanza dalla norma (l. 166/2022) che avrebbe riespanso il vincolo cimiteriale, e ora contraddice sé stessa.
Lo fa certamente quanto alle condizioni per la riduzione del vincolo. Ma probabilmente anche con riguardo alla riespansione.
In sintesi, da questa nuova sentenza risulta che nel caso deciso:
un privato nel 2005 assume degli obblighi nei confronti del Comune in vista di una variante urbanistica che trasformi da agricola a residenziale la sua area (sulla quale il vincolo cimiteriale era stato ridotto prima del 2002);
la variante viene approvata nel 2006 e cambia la destinazione come da richiesta del privato;
rimasto ineseguito l’intervento, il privato chiede la restituzione di quanto pagato sostenendo che l’edificabilità non era stata effettivamente conseguita perché il vincolo cimiteriale si era riespanso nel 2002;
il Comune non restituisce, sostenendo che i terreni del privato erano stati resi effettivamente edificabili.
Se avesse seguito la tesi della riespansione del vincolo (su cui si fonda l’appello del privato), la sentenza avrebbe dovuto dichiarare inefficaci le previsioni di piano del 2006 e dare così immediatamente ragione al privato appellante.
Ma non è andata così.
La tesi alla base dell’appello del privato è la stessa di Cons. Stato 2724/2025.
Ma quella tesi non risulta accolta nella sentenza ora segnalata, che non ritiene riespanso il vincolo cimiteriale ridotto prima del 2002.
Se poi si aggiunge che è la stessa sezione del Consiglio di Stato ad aver prodotto le due sentenze a poca distanza di tempo, la conclusione è che il sistema non va.
Insomma, quando un problema del genere lo rimetti alla giurisprudenza, corri il rischio che la giurisprudenza non sia univoca.
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