Novellata la norma sulla pubblicizzazione delle istanze di autorizzazione per le antenne telefoniche
Con l’art. 27 l. 2 dicembre 2025, n. 182, è stato modificato l’art. 44, co. 5 d.lgs. 259/2003, in materia di procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici.
Il testo novellato del comma 5 art. cit. (inserzioni in grassetto) recita: “Copia dell’istanza ovvero della segnalazione viene inoltrata contestualmente all’Organismo di cui al comma 1, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l’istanza anche sul portale web dedicato, pur senza diffondere i dati caratteristici dell’impianto; tale pubblicizzazione non rileva ai fini della formazione del silenzio assenso e la mancata pubblicizzazione dell’istanza non è motivo di annullabilità del titolo autorizzativo espresso o tacito ottenuto ai sensi del presente articolo. Resta ferma la responsabilità del funzionario ai sensi dell’articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’istanza ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento. Il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell’istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento”.
Post di Alberto Antico – avvocato

Oddio, in realtà il SUAP richiede, prima del rilascio del provvedimento finale, la relata di avvenuta pubblicazione sul sito web. Tuttavia, questa procedura è ormai prassi da anni; non capisco quindi quale sia la finalità di questa modifica.
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