Riforma delle incompatibilità per gli amministratori di Comuni in dissesto: norma di eccessivo favore?

20 Mar 2025
20 Marzo 2025

L’art. 248 TUEL, rubricato Conseguenze della dichiarazione di dissesto, al comma 5, dispone alcune incompatibilità per gli amministratori di un Comune in dissesto.

Tale comma prevede che, fermo restando il perimetro della responsabilità erariale di cui all’art. 1 l. 20/1994, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di 10 anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di 10 anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di 10 anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, la Corte dei conti irroga una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di 5 e fino ad un massimo di 20 volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.

L’art. 8, co. 7 d.l. 14 marzo 2025, n. 25 (non ancora convertito in legge) ha inserito il seguente quinto e ultimo periodo all’art. 248 TUEL: «Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo periodo del presente comma non si applicano agli amministratori che, nei soli casi in cui la responsabilità sia attribuita per colpa grave, abbiano adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dalla Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 243-bis, entro due anni dall’insediamento del loro primo mandato e a seguito di delibera della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 148-bis, comma 3, di accertamento di gravi irregolarità o criticità relative agli esercizi precedenti l’elezione».

Nella prospettiva che tale norma possa essere convertita in legge, alcuni commentatori hanno sollevato perplessità.

Se da un lato la riforma mira a tutelare gli amministratori che ereditano situazioni finanziarie disastrose, dall’altro rischia di creare un pericoloso precedente, incentivando una gestione finanziaria superficiale e irresponsabile. In altre parole, si potrebbe generare l’impressione che, in caso di dissesto, sia sufficiente presentare un piano di rientro per essere assolti da eventuali responsabilità, anche in presenza di gravi irregolarità.

Post di Daniele Iselle

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