Principio di precauzione in materia di inquinamento ambientale: le sostanze cd. non tabellate
Il TAR Veneto ha affermato che il principio di precauzione (il cui rispetto è imposto dall’art. 174 del Trattato di Roma del 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità Europea, dall’art. 191 TFUE e dall’art. 3-ter Codice dell’ambiente) configura l’obbligo di comunicazione alle Autorità dell’esistenza di una potenziale contaminazione anche quando si tratti di elementi per i quali non sono ancora stati normativamente fissati dei valori soglia perché, come detto, non si discute di rischi puramente ipotetici e non suffragati da evidenze scientifiche ma di sostanze di cui era nota la probabile pericolosità per l’ambiente e la salute umana.
Più precisamente, in presenza di sostanze “non tabellate” la nota 1 della tabella di cui all’All. 5, Parte IV, Titolo V del Codice dell’ambiente, stabilisce che “in Tabella sono selezionate, per ogni categoria chimica, alcune sostanze frequentemente rilevate nei siti contaminati. Per le sostanze non esplicitamente indicate in Tabella i valori di concentrazione limite accettabili sono ricavati adottando quelli indicati per la sostanza tossicologicamente più affine”.
Post di Alberto Antico – avvocato
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