Le cd. contaminazioni storiche
Il TAR Veneto ha affermato che la bonifica del sito inquinato può essere ordinata anche per condotte di inquinamento antecedenti all’introduzione della disciplina delle bonifiche nell’ordinamento giuridico, qualora l’inquinamento permanga al momento dell’adozione dell’ordine di bonifica. Ciò in quanto, l’applicazione delle norme in materia di bonifica anche a fattispecie di contaminazioni storiche non avviene in via retroattiva, sanzionando ora per allora condotte risalenti e lecite al momento della loro commissione, ma pone un attuale rimedio alla perdurante condizione di contaminazione dei luoghi, da ritenersi illecita anche se posta in essere in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. 22/1997, che per primo ha disciplinato gli obblighi di bonifica.
Post di Alberto Antico – avvocato
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